L’utilizzo del docente di sostegno
per supplenze
IN PRESENZA E IN ASSENZA DELL’ALUNNO DISABILE
PREMESSA: il docente di sostegno, ai sensi dell’art. 315/5 del D.Lgs. 297/1994, art. 15/10 dell’O.M. n. 90/2001 e artt. 2/5 e 4/1 del D.P.R. 122/2009, è a pieno titolo docente della classe e quindi non solo dell’allievo con disabilità a lui affidato.
VISTO CHE…
- l’art 13 comma 6 della L. 104/92 dispone che “Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti”.
- l’art. 15/10 dell’O.M. n. 90/2001 precisa: “I docenti di sostegno, a norma dell’art. 315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe”.
- precisazione MIUR nelle Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità: “(…) l’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”
IN PRESENZA DELL’ALUNNO DISABILE:
Il docente di sostegno non può essere MAI utilizzato per la sostituzione di un collega assente, neanche nella propria classe.
In caso di assenza del docente curriculare e di supplenza breve da parte del docente di sostegno nella stessa classe, il docente di sostegno nelle ore di supplenza smette di ricoprire il suo ruolo diventando, per quelle ore docente curriculare e privando l’alunno con disabilità del suo diritto al rapporto 1/1. Nelle ore che il docente di sostegno impiega per supplire il collega mancante viene distolto dal suo compito istituzionale. Lo stesso Miur ha chiarito, tramite la circolare 4274 del 4 agosto 2009, “l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione,qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”.
Anche se il docente di sostegno è contitolare della classe nelle attività didattiche, la sua funzione è quella di supporto alla classe del disabile e tale funzione deve continuare anche in caso di assenza del docente curricolare.
IN ASSENZA DELL’ALUNNO DISABILE:
Il docente di sostegno può essere utilizzato in casi eccezionali non altrimenti risolvibili.
La nota ministeriale 9839 dell’8 novembre 2010 dice esplicitamente “Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili” dove i casi non altrimenti risolvibili devono essere intesi come casi eccezionali che non possono essere risolti diversamente.
CASI NON ALTRIMENTI RISOLVIBILI:
L’utilizzo dei docenti di sostegno per supplenze in CASI ECCEZIONALI NON ALTRIMENTI RISOLVIBILI
A due condizioni:
- L’alunno disabile non deve essere presente a scuola
- Deve verificarsi ECCEZIONALITÀ’ DEL CASO NON ALTRIMENTI RISOLVIBILE (NOTA MIUR Prot. n. AOODGPER 9839, Roma, 08 novembre 2010), e NON D’UFFICIO O DI ROUTINE.
Ciò significa che non solo debbono mancare altri docenti, curricolari o di sostegno, disponibili a svolgere sino ad un massimo di sei ore in più di servizio di lezioni; ma deve trattarsi di una circostanza del tutto irrisolvibile, come ad es. un docente che segnala la propria assenza all’inizio della sua ora di lezione e limitatamente a quell’ora.
Infatti ormai in base al D.M. 131/07 sulle supplenze, il Dirigente convoca i possibili supplenti presenti nelle graduatorie per e-mail o SMS sul cellulare e quindi nell’arco di un’ora l’aspirante a supplenza può intervenire ed assumere immediatamente l’incarico.
CHIARIMENTI DI SALVATORE NOCERA: Responsabile dell’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale
E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it Associazione Italiana Persone Down – Osservatorio Scolastico sull’integrazione
http://www.edscuola.it/archivio/handicap/scheda_314.pdf
RIASSUMENDO: il docente di sostegno non dovrà essere utilizzato per la sostituzione dei colleghi assenti, né in presenza né in assenza dell’alunno disabile, a meno che non ricorrano situazioni di particolare urgenza, nelle quali può essere richiesta la sua volontaria disponibilità. Ciò, è ovvio, deve avere il carattere della eccezionalità e non può e non deve diventare una regola.
RIFERIMENTI NORMATIVI E CHIARIMENTI: